Art. 16
Trasparenza
In vigore dal 10 nov 2021
Trasparenza
1. Per quanto riguarda la composizione della rete della conoscenza, i seguenti dati sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi e sulla piattaforma online che sostiene e facilita l’attuazione dei diversi compiti di cui all’, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE:
a)
i nomi degli Stati membri rappresentati dalle autorità che sono membri del consiglio e dei gruppi di lavoro dei pilastri;
b)
i nomi delle autorità che rappresentano gli Stati partecipanti al meccanismo unionale nei gruppi di lavoro dei pilastri;
c)
i nomi delle autorità che rappresentano gli Stati partecipanti al meccanismo unionale cui è concesso lo status di osservatore in seno al consiglio.
2. Tutti i documenti delle riunioni degli organi della rete della conoscenza, compresi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono messi a disposizione nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e pubblicati sulla stessa piattaforma online di cui all’, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Le eccezioni alla pubblicazione sono limitate ai casi in cui la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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