Art. 11

Compiti dei gruppi di lavoro dei pilastri

In vigore dal 10 nov 2021
Compiti dei gruppi di lavoro dei pilastri 1.   I gruppi di lavoro dei pilastri «sviluppo delle capacità» e «scienza» forniscono supporto al lavoro della rete della conoscenza. 2.   I gruppi di lavoro dei pilastri hanno in particolare i seguenti compiti: a) valutare le esigenze del meccanismo unionale, degli Stati membri e degli Stati partecipanti al meccanismo unionale, convogliare le pertinenti iniziative dal basso verso l’alto, ossia verso la rete della conoscenza, e proporre attività all’interno degli orientamenti strategici della rete; b) attuare e promuovere le attività dei pilastri con il sostegno del segretariato e perseguire sinergie tra le iniziative di entrambi i pilastri; c) riferire al consiglio in merito alle loro attività. 3.   I gruppi di lavoro possono istituire, di propria iniziativa, sottogruppi su temi specifici in funzione delle esigenze dei loro membri e/o di priorità basate su determinati rischi o scenari. 4.   I gruppi di lavoro assicurano un adeguato flusso di informazioni e un coordinamento tra i due pilastri e le loro rispettive attività.
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