Art. 10
Composizione e funzionamento dei gruppi di lavoro dei pilastri
In vigore dal 10 nov 2021
Composizione e funzionamento dei gruppi di lavoro dei pilastri
1. I gruppi di lavoro dei pilastri sono composti da un rappresentante della Commissione, da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascuno Stato partecipante al meccanismo unionale.
2. I membri dei gruppi di lavoro dei pilastri che rappresentano gli Stati membri sono considerati «membri di tipo D» ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera d), della decisione C(2016) 3301 final della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
I membri dei gruppi di lavoro dei pilastri che rappresentano gli Stati partecipanti al meccanismo unionale sono considerati «membri di tipo E» ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera e), della decisione C(2016) 3301 final della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
3. I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante della Commissione.
4. Il funzionamento dei gruppi di lavoro dei pilastri è definito dal regolamento interno della rete della conoscenza adottato dal consiglio a norma dell’.
5. I gruppi di lavoro dei pilastri non adottano raccomandazioni o relazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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