Art. 7
Funzionamento del consiglio
In vigore dal 10 nov 2021
Funzionamento del consiglio
1. Il consiglio è presieduto da un rappresentante della Commissione e copresieduto da un rappresentante dello Stato membro che deteneva la precedente presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea al momento della riunione. Il rappresentante della Commissione convoca una riunione in consultazione con il copresidente almeno una volta all’anno. Le riunioni del consiglio si svolgono di persona o a distanza.
2. Il presidente e il copresidente, assistiti dal segretariato, redigono l’ordine del giorno e lo distribuiscono ai membri del consiglio. Di propria iniziativa i membri del consiglio possono proporre punti da iscrivere all’ordine del giorno al più tardi all’inizio della riunione. L’ordine del giorno è adottato dal consiglio all’inizio di ciascuna riunione.
3. Il consiglio adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello di regolamento interno dei gruppi di esperti adottato dalla Commissione (3).
4. Il consiglio adotta per consenso raccomandazioni e relazioni non vincolanti. In caso di mancato consenso e di messa ai voti di raccomandazioni o relazioni non vincolanti, è richiesta la maggioranza semplice dei membri presenti.
Le raccomandazioni e le relazioni non vincolanti adottate dal consiglio sono di natura preparatoria al fine di coadiuvare i lavori del comitato di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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