Art. 5

Composizione del consiglio

In vigore dal 10 nov 2021
Composizione del consiglio 1.   Il consiglio è composto da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante di ciascuno Stato membro. La Commissione e gli Stati membri nominano un rappresentante e un rappresentante aggiunto in seno al consiglio. È promossa una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere. 2.   I membri del consiglio che rappresentano gli Stati membri sono considerati «membri di tipo D» ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera d), della decisione C(2016) 3301 final della Commissione, del 30.5.2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
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