Art. 27
Trasporti marittimi
In vigore dal 5 ott 2021
Trasporti marittimi
1. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo dei trasporti marittimi mira a sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo efficienti e redditizi nei PTOM e può riguardare:
a)
la promozione di un trasporto efficiente e a basse emissioni di carbonio dei carichi a tariffe sostenibili sotto il profilo economico e commerciale;
b)
la promozione di una maggiore partecipazione dei PTOM ai servizi internazionali di trasporto marittimo;
c)
la promozione di programmi regionali;
d)
il sostegno alla partecipazione del settore privato locale alle attività di trasporto marittimo; e
e)
lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti.
2. L'Unione e i PTOM promuovono la sicurezza dei servizi di trasporto marittimo, la sicurezza degli equipaggi e la prevenzione dell'inquinamento.
3. L'Unione e i PTOM promuovono la sicurezza e la protezione in mare, la tutela dell'ambiente marino, nonché condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi conformi alle pertinenti convenzioni internazionali e alla legislazione dell'Unione.
Storico versioni
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