Art. 27 · Trasporti marittimi

Art. 27

Trasporti marittimi

In vigore dal 5 ott 2021
Trasporti marittimi 1.   Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo dei trasporti marittimi mira a sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo efficienti e redditizi nei PTOM e può riguardare: a) la promozione di un trasporto efficiente e a basse emissioni di carbonio dei carichi a tariffe sostenibili sotto il profilo economico e commerciale; b) la promozione di una maggiore partecipazione dei PTOM ai servizi internazionali di trasporto marittimo; c) la promozione di programmi regionali; d) il sostegno alla partecipazione del settore privato locale alle attività di trasporto marittimo; e e) lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti. 2.   L'Unione e i PTOM promuovono la sicurezza dei servizi di trasporto marittimo, la sicurezza degli equipaggi e la prevenzione dell'inquinamento. 3.   L'Unione e i PTOM promuovono la sicurezza e la protezione in mare, la tutela dell'ambiente marino, nonché condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi conformi alle pertinenti convenzioni internazionali e alla legislazione dell'Unione.
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