Art. 28
Trasporti aerei
In vigore dal 5 ott 2021
Trasporti aerei
Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di trasporti aerei può riguardare:
a)
la riforma e l'ammodernamento del settore del trasporto aereo dei PTOM;
b)
la promozione della redditività commerciale e della competitività del settore del trasporti aerei dei PTOM;
c)
la promozione degli investimenti e della partecipazione del settore privato; e
d)
la promozione dello scambio di conoscenze e buone pratiche commerciali, tenendo conto degli aspetti inerenti alla sostenibilità e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:1764:oj#art-28