Art. 2

Ambito di applicazione del divieto di accesso

In vigore dal 9 ago 2021
Ambito di applicazione del divieto di accesso 1.   Il divieto di accesso di cui all', paragrafo 1, può applicarsi a uno, ad alcuni o a tutti i locali della Commissione. 2.   Se la Commissione condivide i locali con altre istituzioni, agenzie e organismi dell'UE, la Commissione comunica a questi ultimi la decisione di vietare l'accesso alle parti dei locali di pertinenza della Commissione.
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