Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 9 ago 2021
Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente decisione stabilisce i criteri per definire il periodo di tempo durante il quale alle persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza può essere vietato l'accesso ai locali della Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2015/443. 2.   La presente decisione si applica a tutti i servizi della Commissione e in tutti i locali della Commissione. Il personale della Commissione che lavora nelle delegazioni dell'Unione è soggetto alle norme di sicurezza del Servizio europeo per l'azione esterna (4). 3.   La presente decisione non si applica ai procedimenti di sospensione a norma dell'articolo 23 dell'allegato IX dello statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (5).
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