Art. 3
Periodo di validità del divieto di accesso
In vigore dal 9 ago 2021
Periodo di validità del divieto di accesso
1. Il periodo di validità del divieto di cui all', paragrafo 1, riflette la durata, la probabilità e la gravità stimate della minaccia per la sicurezza.
2. I criteri per valutare la gravità della minaccia per la sicurezza comprendono:
a)
l'entità dei danni che la minaccia potrebbe causare per la vita, l'integrità fisica, il benessere o la salute delle persone e i potenziali danni alle risorse e alle informazioni;
b)
il fatto che la minaccia sia legata al compimento di un reato;
c)
il fatto che la minaccia dipenda da negligenza, negligenza grave o dolo;
d)
il fatto che il comportamento della persona che costituisce la minaccia sia violento, aggressivo o reiterato;
e)
l'entità delle potenziali perdite finanziarie per la Commissione;
f)
l'entità dei potenziali danni all'immagine della Commissione.
3. Se la durata della minaccia non può essere stimata con sufficiente precisione e se la minaccia è molto grave, alla persona che costituisce la minaccia può essere vietato l'accesso fino a nuova comunicazione. Ciò vale, in particolare, quando la minaccia presenta una delle seguenti caratteristiche:
a)
comporta un coinvolgimento in reti e attività terroristiche o di spionaggio;
b)
può comportare perdite di vite umane, gravi lesioni o danni personali, ingenti danni materiali, compromissione di informazioni sensibili o riservate o perturbazione dei sistemi informatici o delle capacità operative essenziali della Commissione;
c)
consiste in comportamenti violenti, aggressivi o reiterati che hanno l'effetto di perturbare gravemente il funzionamento dei servizi della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:1344:oj#art-3