Art. 3 · Periodo di validità del divieto di accesso

Art. 3

Periodo di validità del divieto di accesso

In vigore dal 9 ago 2021
Periodo di validità del divieto di accesso 1.   Il periodo di validità del divieto di cui all', paragrafo 1, riflette la durata, la probabilità e la gravità stimate della minaccia per la sicurezza. 2.   I criteri per valutare la gravità della minaccia per la sicurezza comprendono: a) l'entità dei danni che la minaccia potrebbe causare per la vita, l'integrità fisica, il benessere o la salute delle persone e i potenziali danni alle risorse e alle informazioni; b) il fatto che la minaccia sia legata al compimento di un reato; c) il fatto che la minaccia dipenda da negligenza, negligenza grave o dolo; d) il fatto che il comportamento della persona che costituisce la minaccia sia violento, aggressivo o reiterato; e) l'entità delle potenziali perdite finanziarie per la Commissione; f) l'entità dei potenziali danni all'immagine della Commissione. 3.   Se la durata della minaccia non può essere stimata con sufficiente precisione e se la minaccia è molto grave, alla persona che costituisce la minaccia può essere vietato l'accesso fino a nuova comunicazione. Ciò vale, in particolare, quando la minaccia presenta una delle seguenti caratteristiche: a) comporta un coinvolgimento in reti e attività terroristiche o di spionaggio; b) può comportare perdite di vite umane, gravi lesioni o danni personali, ingenti danni materiali, compromissione di informazioni sensibili o riservate o perturbazione dei sistemi informatici o delle capacità operative essenziali della Commissione; c) consiste in comportamenti violenti, aggressivi o reiterati che hanno l'effetto di perturbare gravemente il funzionamento dei servizi della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:1344:oj#art-3