Art. 4
Riesame dei divieti di accesso
In vigore dal 9 ago 2021
Riesame dei divieti di accesso
La Commissione procede al riesame delle eventuali decisioni adottate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2015/443 su richiesta della persona interessata, a condizione che quest'ultima apporti nuovi elementi sostanziali che giustifichino il riesame del divieto di accesso. La Commissione effettuerà tale riesame sulla base dei criteri utilizzati per adottare il divieto di accesso iniziale.
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