Art. 7
Sospensione e cessazione
In vigore dal 22 lug 2021
Sospensione e cessazione
1. A norma dell’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509, il CPS può decidere, su richiesta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante, la sospensione o la cessazione del sostegno ad azioni nell’ambito della misura di assistenza o la sospensione dell’intera misura di assistenza nei casi seguenti:
a)
se il beneficiario viola gli obblighi che gli incombono in virtù del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, o se non adempie agli impegni assunti nell’ambito degli accordi di cui all’;
b)
se il contratto con un soggetto responsabile dell’attuazione è stato sospeso o risolto in seguito a una violazione degli obblighi di quest’ultimo derivanti dal contratto;
c)
se la situazione nella zona geografica in questione non consente più l’attuazione della misura assicurando nel contempo garanzie sufficienti;
d)
se il proseguimento della misura non risponde più agli obiettivi della misura stessa o non è più nell’interesse dell’Unione.
In casi urgenti ed eccezionali l’alto rappresentante può provvisoriamente sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza in attesa di una decisione del CPS.
2. Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Storico versioni
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