Art. 6

Monitoraggio, valutazione e controllo

In vigore dal 22 lug 2021
Monitoraggio, valutazione e controllo 1.   Le misure di monitoraggio, valutazione e controllo delle azioni nell’ambito della misura di assistenza sono stabilite in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   Lo scopo delle misure di cui al paragrafo 1 è in particolare garantire che il beneficiario e le altre entità che beneficiano direttamente del sostegno nell’ambito della misura di assistenza rispettino il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché che il beneficiario ottemperi a tutti gli altri impegni e obblighi stabiliti in base agli accordi di cui all’. 3.   A seconda del sostegno approvato per un’azione nell’ambito della misura di assistenza, le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere il monitoraggio dei progressi riguardo alle condizioni e ai parametri di riferimento concordati con il beneficiario, l’istituzione e il monitoraggio dei quadri in materia di rispetto del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e degli obblighi di dovuta diligenza, il controllo post-spedizione dei mezzi per garantirne un uso adeguato ed evitare diversioni, nonché l’individuazione di strategie di disimpegno e di uscita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:1210:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo