Art. 4

Accordi con il beneficiario

In vigore dal 22 lug 2021
Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti e stabiliti dal Consiglio, compreso il rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; b) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne l’usabilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; c) che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita o alla scadenza o cessazione della misura di assistenza. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario ha violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. 4.   L’amministratore delle misure di assistenza conclude con il beneficiario un accordo di finanziamento relativo alla misura di assistenza. L’amministratore delle misure di assistenza informa il comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 a proposito dell’accordo da concludere.
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