Art. 5

Attuazione

In vigore dal 22 lug 2021
Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509, alle regole per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell’ambito dell’EPF, e coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   Le azioni nell’ambito della misura di assistenza di cui all’ possono essere attuate in tutto o in parte da una delle seguenti entità, anche mediante sovvenzioni che possono essere concesse senza invito a presentare proposte: a) la Commissione dell’UA; b) l’Unione del Maghreb arabo; c) la Comunità degli Stati sahelo-sahariani; d) il mercato comune per l’Africa orientale e australe (Common Market for Eastern and Southern Africa); e) la Comunità dell’Africa orientale; f) la Forza di pronto intervento dell’Africa orientale; g) la Comunità economica degli Stati dell’Africa centrale; h) la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale; i) l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo; j) la capacità regionale dell’Africa settentrionale (North Africa Regional Capability); k) la Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe; l) il G5 Sahel; m) la Commissione del bacino del lago Ciad; n) le Nazioni Unite — Alto Commissariato per i diritti umani; o) il segretariato delle Nazioni Unite; p) l’Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti; q) l’Ufficio di sostegno delle Nazioni Unite in Somalia; r) ministeri, pubbliche amministrazioni o altri organismi e agenzie di diritto pubblico degli Stati membri, nonché organismi di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico, che figurano nell’allegato, nella misura in cui questi ultimi presentino sufficienti garanzie finanziarie. 3.   L’amministratore delle misure di assistenza conferma la capacità di un’entità specifica di attuare un’azione o parte di essa prima dell’approvazione del sostegno all’azione da parte del CPS.
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