Art. 8

In vigore dal 30 apr 2021
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’attuazione della presente decisione nei loro rispettivi settori di competenza, in conformità, fra l’altro, dell’articolo 34, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/696. A tal fine, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto a fini di assistenza nella gestione operativa di una minaccia. Tali punti di contatto possono essere persone fisiche o persone giuridiche.
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