Art. 4
In vigore dal 30 apr 2021
1. Qualora l’urgenza della situazione richieda un intervento immediato prima che il Consiglio abbia adottato una decisione a norma dell’, paragrafo 1, l’alto rappresentante è autorizzato a impartire le istruzioni provvisorie necessarie all’Agenzia o alla pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza. L’alto rappresentante può incaricare il segretario generale del servizio europeo per l’azione esterna di impartire per conto dell’alto rappresentante dette istruzioni all’Agenzia o alla pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza.
2. L’alto rappresentante informa immediatamente il Consiglio e la Commissione riguardo alle istruzioni impartite ai sensi del paragrafo 1.
3. Il Consiglio conferma, modifica o revoca le istruzioni provvisorie dell’alto rappresentante il più presto possibile.
4. L’alto rappresentante riesamina costantemente tali istruzioni provvisorie, le modifica come opportuno o le revoca se non è più necessario un intervento immediato. In ogni caso, le istruzioni provvisorie cessano di produrre effetti quattro settimane dopo essere state impartite oppure per decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 3.
Storico versioni
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