Art. 5
In vigore dal 30 apr 2021
1. Entro un anno dal momento in cui la configurazione di sicurezza del comitato istituito ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696 ha determinato, sulla base dell’analisi del rischio e delle minacce effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696, secondo la procedura di cui all’articolo 107, paragrafo 3, dello stesso regolamento, se un sistema istituito o un servizio fornito, o entrambi, nell’ambito di una particolare componente del Programma sia sensibile sotto il profilo della sicurezza, l’alto rappresentante prepara le procedure operative necessarie per l’attuazione pratica delle disposizioni contenute nella presente decisione per quanto riguarda i sistemi o servizi interessati, o entrambi, e le sottopone all’approvazione del CPS. A tal fine, l’alto rappresentante è assistito da esperti degli Stati membri, della Commissione, dell’Agenzia e della pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza, a seconda dei casi.
2. Le procedure operative di cui al paragrafo 1 possono includere istruzioni predefinite a cui l’Agenzia o la pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza, a seconda dei casi, devono ottemperare.
3. Le procedure operative sono riesaminate dall’alto rappresentante almeno ogni due anni, in particolare a seguito di un processo di esame degli insegnamenti tratti a seguito di un esercizio annuale relativo all’attuazione della presente decisione, o su richiesta di uno Stato membro, e sono sottoposte all’approvazione del CPS.
4. L’alto rappresentante informa il CPS almeno una volta all’anno in merito alle attività in corso per l’attuazione pratica della presente decisione.
Storico versioni
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