Art. 7

In vigore dal 30 apr 2021
Il Consiglio riesamina e, se necessario, modifica le regole e le procedure previste dalla presente decisione entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, o su richiesta di uno Stato membro.
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Art. 7 Decisione (UE) 2021/698 — Testo vigente | Portale Normativo