Art. 7

In vigore dal 29 apr 2021
Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in conformità dell'articolo 41 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da imposte e dazi o in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per quanto riguarda questioni non contemplate dal protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, fatte salve le condizioni seguenti: a) l'accordo previsto è compatibile con il funzionamento dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o del mercato interno e non ne compromette il funzionamento; b) l'accordo previsto è compatibile con il diritto dell'Unione e non mette a repentaglio il conseguimento di un obiettivo dell'azione esterna dell'Unione nel settore in questione e non pregiudica altrimenti gli interessi dell'Unione; c) l'accordo previsto rispetta il principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dal TFUE. Si applica la procedura di cui all' della presente decisione.
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Art. 7 Decisione (UE) 2021/689 — Testo vigente | Portale Normativo