Art. 11

In vigore dal 29 apr 2021
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica o alle notifiche previste nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, compresa la notifica relativa all'espletamento degli obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso dell'Unione a essere vincolata, e alla notifica prevista all'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:689:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Decisione (UE) 2021/689 — Testo vigente | Portale Normativo