Art. 11
In vigore dal 29 apr 2021
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica o alle notifiche previste nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, compresa la notifica relativa all'espletamento degli obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso dell'Unione a essere vincolata, e alla notifica prevista all'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:689:oj#art-11