Art. 11

Art. 11

In vigore dal 29 apr 2021
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica o alle notifiche previste nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, compresa la notifica relativa all'espletamento degli obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso dell'Unione a essere vincolata, e alla notifica prevista all'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni.
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