Art. 3
In vigore dal 29 apr 2021
1. Fino all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure elencate alle lettere da a) a k) del presente paragrafo, qualsiasi decisione dell'Unione di prendere tali misure è adottata dalla Commissione, conformemente alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per quanto riguarda:
a)
la sospensione del pertinente trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati di cui all'articolo 34 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
b)
l'applicazione delle misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all'articolo 374 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
c)
l'applicazione delle misure di riequilibrio e delle contromisure di cui all'articolo 411 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
d)
l'applicazione delle misure correttive di cui all'articolo 469 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
e)
le misure compensative e la sospensione degli obblighi di cui all'articolo 501 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
f)
l'applicazione delle misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all'articolo 506d ell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
g)
la sospensione o la cessazione della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione di cui agli articoli 718 e 719 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
h)
l'offerta o l'accettazione di una compensazione temporanea o la sospensione degli obblighi nel contesto dell'esecuzione a seguito di una procedura di arbitrato o di gruppo di esperti a norma dell'articolo 749 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
i)
le misure di salvaguardia e le misure di riequilibrio di cui all'articolo 773 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
j)
le misure di salvaguardia di cui all'articolo 448 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
k)
la sospensione degli obblighi di accettazione di cui all'articolo 457 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
2. La Commissione comunica esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare le misure di cui al paragrafo 1, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni formulate. La Commissione informa altresì il Parlamento europeo, se del caso.
3. Qualora uno o più Stati membri nutrano una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di cui al paragrafo 1. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.
4. La Commissione può altresì adottare misure volte a ripristinare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione esistenti prima dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1. I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis.
5. Nel caso in cui, a causa del persistere di ampie divergenze, le misure di riequilibrio di cui al paragrafo 1, lettera c), siano in vigore per oltre un anno, uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di attivare la clausola di revisione di cui all'articolo 411 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La Commissione esamina tempestivamente tale richiesta e valuta se rimettere la questione al consiglio di partenariato, se del caso, conformemente alle disposizioni di cui all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.
6. Prima dell'adozione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, e in ogni caso non oltre il 1o gennaio 2022, il Consiglio procede a un riesame delle disposizioni di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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