Art. 4

In vigore dal 29 apr 2021
Qualora uno o più Stati membri sollevino una difficoltà sostanziale derivante dall'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare per quanto riguarda la pesca, la Commissione esamina la richiesta in via prioritaria e se del caso rimette la questione al consiglio di partenariato, conformemente alle disposizioni di cui all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Qualora non si sia pervenuti a una soluzione soddisfacente, la questione è trattata nel più breve lasso di tempo possibile, nel contesto dei riesami previsti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Qualora tale difficoltà persista, sono adottate le misure necessarie per negoziare e concludere un accordo che apporti le necessarie modifiche all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2021/689 — Testo vigente | Portale Normativo