Art. 15
Sospensione ed esclusione dalla rete di operatori principali
In vigore dal 14 apr 2021
Sospensione ed esclusione dalla rete di operatori principali
1. L'appartenenza dell'operatore principale alla rete di operatori principali può essere sospesa nei casi seguenti:
a)
apertura di un procedimento a carico di un operatore principale come indicato all', lettera e), punto iii);
b)
avvio di una procedura che può comportare la cessazione della partecipazione alla rete o al meccanismo di cui all', lettera c).
L'operatore principale è invitato mediante avviso di pre-sospensione a presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a sette giorni dal ricevimento dell'avviso. La decisione di sospensione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all'operatore principale non conforme.
La sospensione può essere revocata su richiesta dell'operatore principale sospeso. L'operatore principale presenta prove sufficienti del fatto che, a seconda del caso, il procedimento di cui al primo comma, lettera a), non è più in corso e non ha comportato una sanzione di qualsiasi natura nei confronti dell'operatore sospeso, o che la procedura di cui al primo comma, lettera b), non è più in corso e non ha comportato la cessazione della partecipazione alla rete o al meccanismo di cui all', lettera c). Le prove presentate sono valutate ed è presa una decisione entro 15 giorni dalla richiesta.
2. L'operatore principale è escluso dalla rete di operatori principali nei casi seguenti:
a)
se l'operatore principale non soddisfa più una delle condizioni di cui all';
b)
se l'operatore principale si trova in uno dei casi di esclusione di cui agli articoli da 135 a 142 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (18).
3. Nei casi di cui al paragrafo 2 si applica la procedura seguente per l'esclusione dalla rete di operatori principali:
a)
l'operatore principale è invitato mediante avviso di pre-esclusione a presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a 7 giorni dal ricevimento dell'avviso;
b)
la decisione di esclusione è notificata all'operatore principale. La decisione di esclusione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all'operatore principale escluso.
4. L'operatore principale può essere escluso dalla rete di operatori principali nei casi seguenti:
a)
mancato rispetto degli obblighi di cui all';
b)
aver commesso una violazione di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014 (19) sancita da una decisione definitiva adottata dall'autorità competente del caso;
c)
qualora l'autorità competente abbia adottato una decisione definitiva in seguito a un procedimento di cui all', lettera e), punto v), o in relazione a disposizioni legislative e regolamentari in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo;
d)
mancato rispetto delle disposizioni di cui all', lettera e), punto vi); o
e)
divulgazione di informazioni soggette a vincolo di riservatezza di cui all', lettera f).
5. Nei casi di cui al paragrafo 4 si applica la procedura seguente.
a)
L'operatore principale interessato riceve un avviso che specifica i motivi di non conformità e dispone un termine per la presentazione di osservazioni, non inferiore a sette giorni dalla data in cui l'operatore principale ha ricevuto l'avviso.
b)
Dopo l'esame delle osservazioni eventualmente presentate, l'operatore principale riceve un ammonimento che lo invita a prendere le opportune misure correttive per ripristinare e/o garantire il rispetto dei criteri e/o degli obblighi pertinenti.
c)
L'operatore principale comunica le misure correttive che intende adottare entro un termine definito, non inferiore a una settimana dalla data di ricevimento dell'ammonimento.
d)
Se entro il termine di cui alla lettera c) non sono state comunicate informazioni, l'operatore principale riceve un secondo ammonimento che lo invita a prendere le misure correttive di cui alla lettera b). La lettera c) si applica mutatis mutandis.
e)
L'operatore principale fornisce prove sufficienti dell'attuazione delle misure correttive entro un termine definito, non inferiore a un mese dalla data della comunicazione dell'ammonimento di cui alla lettera b). Qualora non siano fornite prove o queste siano insufficienti, un avviso di pre-esclusione è indirizzato all'operatore principale con l'invito a presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 7 giorni dal ricevimento dell'avviso. Dopo l'esame delle osservazioni eventualmente presentate, può essere presa la decisione di escludere l'operatore principale non conforme dalla rete di operatori principali.
f)
La decisione di esclusione indica le motivazioni dell'esclusione.
g)
La decisione di esclusione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all'operatore principale escluso.
6. La sospensione dell'appartenenza a norma del paragrafo 1, l'esclusione a norma dei paragrafi da 2 a 6 e le dimissioni dalla rete di operatori principali a norma dell', lettera e), non producono effetti sui diritti e sugli obblighi dell'operatore principale interessato per quanto riguarda i contratti conclusi prima della data effettiva, rispettivamente, di esclusione, sospensione o dimissioni.
7. La sospensione non comporta la sospensione degli obblighi di cui all', lettera f), e all'.
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