Art. 4

Criteri di idoneità per l'appartenenza alla rete di operatori principali

In vigore dal 14 apr 2021
Criteri di idoneità per l'appartenenza alla rete di operatori principali Possono entrare a far parte della rete di operatori principali gli enti creditizi che rispondono ai criteri seguenti: a) sono soggetti giuridici stabiliti e aventi la sede sociale nell'Unione o in un paese dello Spazio economico europeo; b) sono autorizzati a esercitare nell'Unione l'attività propria di un ente creditizio in conformità alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e sono soggetti alla vigilanza di un'autorità competente dell'Unione; e c) sono membri idi una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali istituita al fine di fungere da controparte di uno Stato membro o di un emittente sovranazionale europeo. Ai fini della presente decisione, una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali è uno dei soggetti seguenti: i) una rete, un gruppo o un sistema organizzato di enti finanziari, nominato da un emittente sovrano o sovranazionale per fungere da controparte di mercato nel quadro della gestione del debito pubblico, l'appartenenza alla quale o al quale prevede di norma la partecipazione all'emissione di titoli di debito pubblico mediante aste; ii) un meccanismo di negoziazione su mercati primari che è sostanzialmente equivalente alla rete, al gruppo o al sistema organizzato di cui al punto i).
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Criteri di idoneità per l'appartenenza alla rete di operatori principali (Art. 4 Decisione (UE) 2021/625) — Testo vigente | Portale Normativo