Art. 5
Impegni
In vigore dal 14 apr 2021
Impegni
I membri della rete di operatori principali assumono gli impegni seguenti:
a)
acquistare almeno la percentuale media ponderata dello 0,05 % dei volumi messi all'asta dall'Unione o da Euratom su base semestrale in conformità all'allegato, parte A;
b)
rispettare l'obbligo di comunicare accuratamente, tempestivamente e integralmente alla Commissione con cadenza mensile i volumi negoziati di titoli di debito dell'Unione e di Euratom, secondo il formato armonizzato di comunicazione per la negoziazione sul mercato secondario europeo del debito sovrano stabilito dal sottocomitato sui mercati UE del debito sovrano del comitato economico e finanziario europeo. La qualità delle informazioni comunicate è valutata regolarmente e i risultati sono comunicati all'operatore principale interessato. L'operatore principale è informato se i dati forniti non sono accurati;
c)
presentare una copia firmata delle «Condizioni generali per gli operatori principali dell'Unione europea»;
d)
assicurare che le autorizzazioni di negoziazione fornite agli addetti alla negoziazione siano rivedute ogni trimestre e siano validamente vigenti;
e)
rispettare le pratiche di mercato e la deontologia, in particolare:
i)
gli operatori principali rispettano le norme di condotta e gli standard più elevati in relazione alle pratiche di mercato applicabili alle loro operazioni relative alle attività sul mercato del reddito fisso in EUR;
ii)
la Commissione valuterà la condotta degli operatori principali nell'effettuazione di operazioni sindacate e altre operazioni di gestione del debito in termini di tempestività, neutralità di mercato, esecuzione ordinata ed efficiente;
iii)
ciascun operatore principale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi procedimento a suo carico aperto da un'autorità competente di uno Stato membro in riferimento all'attività svolta dall'operatore principale in quanto ente creditizio. Ciascun operatore principale informa la Commissione di qualsiasi misura o decisione presa in seguito a un procedimento di tale tipo;
iv)
ciascun operatore principale informa immediatamente la Commissione se l'operatore stesso o uno dei soggetti a lui affiliati sono condannati in sede penale, anche per evasione fiscale, o sono colpiti da sanzioni amministrative o disciplinari o sono sospesi o espulsi da un'organizzazione di settore in qualsiasi Stato membro;
v)
gli operatori principali e i soggetti loro affiliati applicano misure in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo in conformità alle disposizioni normative e regolamentari nazionali e unionali in vigore. Se un'autorità competente di uno Stato membro individua carenze in materia di antiriciclaggio o lotta al finanziamento del terrorismo o impone una sanzione in relazione a tali ambiti, gli operatori principali informano la Commissione immediatamente e riferiscono sulle misure correttive da essi adottate;
vi)
gli operatori principali si assicurano di non concludere operazioni riguardanti i titoli di debito dell'Unione e di Euratom con la partecipazione di controparti costituite o stabilite in un paese compreso nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o individuato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 e presente nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1675, o che non rispetta effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in materia fiscale o sulle violazioni dei regimi sanzionatori convenute a livello dell'Unione o internazionale, in particolare le misure restrittive previste dall'articolo 215 TFUE.
f)
trattare come riservate tutte le informazioni ricevute dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:625:oj#art-5