Art. 16

Disposizione transitoria

In vigore dal 14 apr 2021
Disposizione transitoria Dopo la data di pubblicazione dell'elenco in conformità all' e fino a quando la Commissione disporrà di dati sufficienti per valutare la rispondenza ai criteri di idoneità a norma dell', ciascun membro della rete di operatori principali che risponda ai criteri di idoneità di cui all' è idoneo a ricevere mandati di capofila e capofila associato. La decisione si applica alle attività di assunzione di prestiti e gestione del debito della Commissione iniziate dopo la data della prima pubblicazione dell'elenco in conformità all'. Fino a tale data la nomina di operatori ai fini delle attività di assunzione di prestiti e gestione del debito avviene in base al quadro operativo interno vigente per i programmi di assunzione di prestiti esistenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:625:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizione transitoria (Art. 16 Decisione (UE) 2021/625) — Testo vigente | Portale Normativo