Art. 6
Accesso alle ICUE del personale dei beneficiari e dei subcontraenti
In vigore dal 10 feb 2021
Accesso alle ICUE del personale dei beneficiari e dei subcontraenti
1. L'autorità erogatrice assicura che le convenzioni di sovvenzione classificate contengano disposizioni secondo le quali il personale dei beneficiari o dei subcontraenti che per l'esecuzione della convenzione di sovvenzione classificata o del subcontratto debba avere accesso alle ICUE può ottenere tale accesso soltanto se:
(a)
è stato stabilito che ha necessità di conoscere;
(b)
per le informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, l'NSA o la DSA o altra autorità di sicurezza competente gli ha rilasciato il nulla osta di sicurezza di livello appropriato;
(c)
è stato istruito sulle norme di sicurezza applicabili per la protezione delle ICUE e ha riconosciuto le proprie responsabilità in materia di protezione di tali informazioni.
2. Se del caso, l'accesso alle ICUE deve altresì essere conforme all'atto di base che stabilisce il programma e tiene conto di eventuali contrassegni supplementari definiti nell'SCG.
3. Se il beneficiario o il subcontraente intende assumere un cittadino di un paese non UE in una posizione che richiede l'accesso a ICUE classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, spetta a detto beneficiario o subcontraente avviare la procedura per il rilascio del nulla osta di sicurezza per tale cittadino a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili nel luogo in cui deve essere concesso l'accesso alle ICUE.
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