Art. 5
Principi di base
In vigore dal 10 feb 2021
Principi di base
1. In sede di aggiudicazione di una sovvenzione classificata, l'autorità erogatrice, assieme all'autorità di sicurezza della Commissione, garantisce che gli obblighi dei beneficiari in materia di protezione delle ICUE usate o generate nel corso dell'esecuzione della convenzione di sovvenzione siano parte integrante della convenzione. I requisiti di sicurezza specifici della sovvenzione assumono la forma di una lettera sugli aspetti di sicurezza (SAL). Nell'allegato III è riportato un modello di SAL.
2. Prima della firma della sovvenzione classificata, l'autorità erogatrice approva una guida alle classifiche di sicurezza (SCG) in cui sono descritti i compiti da svolgere e le informazioni generate nell'attuazione della sovvenzione, o se del caso a livello di programma o di progetto. La SCG è inclusa nella SAL.
3. I requisiti di sicurezza specifici del programma o del progetto assumono la forma di istruzioni di sicurezza del programma/progetto (PSI). Le PSI possono essere redatte sulla base delle disposizioni del modello di SAL di cui all'allegato III. Sono elaborate dal servizio della Commissione responsabile della gestione del programma o del progetto, in stretta collaborazione con l'autorità di sicurezza della Commissione, e presentate per parere al gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione. Se una convenzione di sovvenzione rientra in un programma o in un progetto dotato delle proprie PSI, la SAL della convenzione è redatta in forma semplificata e rinvia alle disposizioni in materia di sicurezza contenute nelle PSI del programma/progetto.
4. Ad eccezione dei casi di cui all', paragrafo 9, la convenzione di sovvenzione classificata non è firmata fino a quando l'NSA o la DSA del richiedente non ne abbia confermato l'FSC o, se è un consorzio ad aggiudicarsi la convenzione di sovvenzione classificata, fino a quando l'NSA o la DSA di almeno un richiedente all'interno del consorzio, o più se necessario, non abbia confermato l'FSC di tale richiedente.
5. In linea di principio e salvo diversamente disposto da altre norme pertinenti l'autorità erogatrice è considerata l'originatore di ICUE generate nell'esecuzione della convenzione di sovvenzione.
6. L'autorità erogatrice, tramite l'autorità di sicurezza della Commissione, notifica alle NSA e o alle DSA di tutti i beneficiari e subcontraenti la firma di convenzioni di sovvenzione o subcontratti classificati e la loro eventuale proroga o estinzione anticipata. Nell'allegato IV è riportato l'elenco delle prescrizioni per paese.
7. Le convenzioni di sovvenzione che comportano informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED includono una clausola di sicurezza che rende vincolanti per i beneficiari le disposizioni di cui all'allegato III, appendice E. Tali convenzioni di sovvenzione includono la SAL che stabilisce come minimo i requisiti per il trattamento delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, compresi gli aspetti relativi alla garanzia di sicurezza delle informazioni e i requisiti specifici che devono rispettare i beneficiari per l'accreditamento del loro CIS che tratta informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
8. Ove previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, le NSA o le DSA garantiscono che i beneficiari o i subcontraenti sotto la loro giurisdizione rispettino le disposizioni di sicurezza applicabili per la protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED e svolgono visite di verifica presso le strutture dei beneficiari o dei subcontraenti situate sul loro territorio. Se l'NSA o la DSA non è soggetta a tale obbligo, l'autorità erogatrice garantisce che i beneficiari attuino le disposizioni di sicurezza richieste di cui all'allegato III, appendice E.
Storico versioni
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