Art. 7

Accesso alle ICUE da parte degli esperti che partecipano a controlli, esami o audit

In vigore dal 10 feb 2021
Accesso alle ICUE da parte degli esperti che partecipano a controlli, esami o audit 1.   Le persone esterne («esperti») che partecipano ai controlli, agli esami o audit effettuati dall'autorità erogatrice o alle valutazioni dei risultati dei beneficiari per cui è necessario accedere a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, ricevono un contratto solo se hanno ottenuto il nulla osta di sicurezza al livello appropriato dalla rispettiva NSA o DSA o da altra autorità di sicurezza competente. L'autorità erogatrice, tramite l'autorità di sicurezza della Commissione, verifica e se del caso chiede all'NSA o alla DSA di avviare accertamenti sugli esperti almeno sei mesi prima dell'inizio dei rispettivi contratti. 2.   Prima di firmare il contratto, gli esperti sono istruiti sulle norme di sicurezza applicabili per la protezione delle ICUE e riconoscono le proprie responsabilità in materia di protezione delle stesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:259:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo