Art. 4
Subcontratti delle sovvenzioni classificate
In vigore dal 10 feb 2021
Subcontratti delle sovvenzioni classificate
1. Le condizioni alle quali i beneficiari possono subappaltare azioni relative alle prestazioni che comportano ICUE sono definite nell'invito e nella convenzione di sovvenzione. Tali condizioni comprendono l'obbligo che tutti i FSCIS siano trasmessi tramite l'autorità di sicurezza della Commissione. Il subcontratto è subordinato al previo consenso scritto dell'autorità erogatrice. Se del caso, il subcontratto deve essere conforme all'atto di base che istituisce il programma.
2. Le parti classificate delle sovvenzioni sono subappaltate esclusivamente a soggetti registrati in uno Stato membro o a soggetti registrati in un paese terzo o istituiti da un'organizzazione internazionale, purché il paese terzo o l'organizzazione internazionale abbiano concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni con l'Unione o un accordo amministrativo con la Commissione (10).
Storico versioni
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