Art. 2
Responsabilità in seno alla Commissione
In vigore dal 10 feb 2021
Responsabilità in seno alla Commissione
1. Nell'ambito delle sue responsabilità l'ordinatore dell'autorità erogatrice, di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, garantisce che la sovvenzione classificata è conforme alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 e alle relative norme di attuazione.
2. A tal fine in tutte le fasi l'ordinatore interessato chiede il parere dell'autorità di sicurezza della Commissione sulle questioni riguardanti gli elementi di sicurezza della convenzione di sovvenzione classificata, del programma o del progetto classificato e informa il responsabile locale della sicurezza in merito alle convenzioni di sovvenzione classificate firmate. La decisione sul livello di classifica di determinate materie spetta all'autorità erogatrice ed è presa tenendo in debito conto la guida alle classifiche di sicurezza.
3. Se si applicano le istruzioni di sicurezza del programma/progetto di cui all', paragrafo 3, l'autorità erogatrice e l'autorità di sicurezza della Commissione assolvono le responsabilità loro assegnate in tali istruzioni.
4. Nel rispetto dei requisiti delle presenti norme di attuazione, l'autorità di sicurezza della Commissione collabora strettamente con le autorità di sicurezza nazionali (NSA) e le autorità di sicurezza designate (DSA) degli Stati membri interessati, in particolare per quanto riguarda il nulla osta di sicurezza delle imprese (FSC) e il nulla osta di sicurezza del personale (PSC), la procedura relativa alle visite e i programmi di trasporto.
5. Se le sovvenzioni sono gestite da agenzie esecutive dell'UE o da altri organismi di finanziamento e non si applicano le norme specifiche stabilite in altri atti giuridici di cui all', paragrafo 4:
(a)
il servizio della Commissione delegante esercita i diritti dell'originatore di ICUE generate nel contesto delle sovvenzioni, se previsto dalle modalità di delega;
(b)
il servizio della Commissione delegante ha la responsabilità di stabilire la classifica di sicurezza;
(c)
le richieste di informazioni sui nulla osta di sicurezza e le comunicazioni alle NSA e/o alle DSA sono trasmesse tramite l'autorità di sicurezza della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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