Art. 8

In vigore dal 15 gen 2021
Ove ritenuto necessario, gli Stati membri verificano l’autenticità della firma sul certificato di utente finale e, se del caso, l’autorizzazione del firmatario ad assumere impegni per conto dell’utente finale. In caso di dubbio circa l’autenticità del certificato di utente finale, gli Stati membri possono effettuare verifiche con qualsiasi mezzo conformemente alla prassi nazionale. Se l’autenticità del certificato di utente finale non può essere verificata, lo Stato membro non rilascia la licenza.
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