Art. 5

In vigore dal 15 gen 2021
1.   Gli Stati membri richiedono i seguenti elementi essenziali per quanto riguarda l’identificazione da includere nei certificati di utente finale di cui all’: a) i dati dell’esportatore (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese); b) i dati dell’utente finale (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese). In caso di esportazione a una società privata che rivende le merci su un mercato locale, tale società sarà considerata l’utente finale ai fini della presente decisione. Tale aspetto non impedisce agli Stati membri di valutare le domande di licenza che riguardano esportazioni verso rivenditori in modo diverso rispetto alle domande di licenza relative alle esportazioni verso gli utenti finali effettivi; c) il paese di destinazione finale; d) una descrizione delle merci compreso, se disponibile, il riferimento al numero del contratto o al numero d’ordine indicato nel contratto; e) ove del caso, quantità o valore delle merci destinate all’esportazione; f) firma, nome e titolo dell’utente finale e, se ritenuto necessario dallo Stato membro pertinente, autorità pubblica competente nel paese di destinazione finale; g) ove del caso, certificazione da parte delle autorità pubbliche competenti in base alla prassi nazionale, (compresi la data, il nome, il titolo e la firma originale del funzionario che rilascia l’autorizzazione); h) la data di rilascio del certificato di utente finale; i) ove del caso, un numero identificativo unico o un numero contrattuale relativo al certificato di utente finale; j) l’indicazione dell’uso finale previsto delle merci; k) ove del caso, dati dell’intermediario pertinente (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese). 2.   Gli Stati membri richiedono i seguenti impegni essenziali da parte dell’utente finale, in relazione alle merci contemplate nel certificato di utente finale di cui all’ da includere in tale certificato mediante la firma da parte dell’utente finale: a) impegno che le merci non siano utilizzate a fini diversi dall’uso dichiarato; e b) impegno che qualsiasi riesportazione delle merci: i) sia vietata al di fuori del paese d’importazione, così come qualsiasi trasferimento di custodia di merci all’interno del paese d’importazione; oppure ii) sia limitata a un elenco di paesi indicati nel certificato di utente finale, o che qualsiasi trasferimento di custodia di merci all’interno del paese importatore sia limitata a un elenco o a una categoria di entità indicate nel certificato di utente finale; oppure iii) al di fuori del paese d’importazione, o qualsiasi trasferimento di custodia all’interno del paese d’importazione, sia subordinata alla previa approvazione scritta delle autorità dello Stato membro di esportazione. Uno Stato membro può decidere di trasferire l’autorità di fornire tale approvazione alle autorità competenti del paese d’importazione.
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