Art. 3
In vigore dal 15 gen 2021
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1.
«utente finale»: il destinatario finale e il proprietario delle merci esportate noto al momento della domanda di licenza di esportazione, conformemente alle condizioni contrattuali della transazione;
2.
«esportazione»: l’uscita di merci dal territorio doganale dell’Unione, tra cui l’uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l’uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
3.
«esportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito nell’Unione che presenta una domanda di licenza di esportazione, o per conto del quale è presentata tale domanda, vale a dire la persona o il consorzio che, al momento dell’accettazione della domanda, sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo pertinente e abbia la facoltà necessaria per decidere l’invio del prodotto al di fuori del territorio doganale dell’Unione; Qualora non sia stato concluso un siffatto contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l’esportatore è la persona, l’entità o l’organismo che ha la necessaria facoltà di decidere l’invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell’Unione. Qualora ai sensi di tale contratto risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona, un’entità o un organismo non residente o stabilito nell’Unione, per esportatore si intende il contraente residente o stabilito nell’Unione.
Storico versioni
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