Art. 6

In vigore dal 15 gen 2021
Gli Stati membri possono richiedere l’inserimento dei seguenti elementi facoltativi nel certificato di utente finale di cui all’: a) un impegno dell’utente finale di notificare allo Stato membro di esportazione in caso di smarrimento o furto delle merci contemplate nel certificato di utente finale; b) un impegno dell’utente finale di confermare la consegna dopo il ricevimento delle merci contemplate dal certificato di utente finale, compresa la loro quantità esatta; c) un impegno dell’utente finale di consentire la verifica in loco successiva alla spedizione delle merci esportate da parte dei rappresentanti dello Stato membro esportatore, compresi i dettagli delle disposizioni per le visite di verifica; d) garanzie fornite dall’utente finale che dimostrino la sua capacità di gestire armi e munizioni in condizioni di sicurezza, compresa la sua capacità di gestire in modo sicuro le scorte in cui saranno immagazzinate le merci; e) un impegno dell’utente finale in materia di smantellamento delle attrezzature militari in eccedenza che comprende: i) un impegno «Nuovo per vecchio»: impegno di distruggere le merci vecchie che saranno sostituite dalle merci importate; e/o ii) un impegno «Distruzione dopo lo smantellamento»: impegno di distruggere le merci importate in seguito allo smantellamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:38:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo