Art. 6
In vigore dal 15 gen 2021
Gli Stati membri possono richiedere l’inserimento dei seguenti elementi facoltativi nel certificato di utente finale di cui all’:
a)
un impegno dell’utente finale di notificare allo Stato membro di esportazione in caso di smarrimento o furto delle merci contemplate nel certificato di utente finale;
b)
un impegno dell’utente finale di confermare la consegna dopo il ricevimento delle merci contemplate dal certificato di utente finale, compresa la loro quantità esatta;
c)
un impegno dell’utente finale di consentire la verifica in loco successiva alla spedizione delle merci esportate da parte dei rappresentanti dello Stato membro esportatore, compresi i dettagli delle disposizioni per le visite di verifica;
d)
garanzie fornite dall’utente finale che dimostrino la sua capacità di gestire armi e munizioni in condizioni di sicurezza, compresa la sua capacità di gestire in modo sicuro le scorte in cui saranno immagazzinate le merci;
e)
un impegno dell’utente finale in materia di smantellamento delle attrezzature militari in eccedenza che comprende:
i)
un impegno «Nuovo per vecchio»: impegno di distruggere le merci vecchie che saranno sostituite dalle merci importate; e/o
ii)
un impegno «Distruzione dopo lo smantellamento»: impegno di distruggere le merci importate in seguito allo smantellamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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