Art. 4

Modalità di richiesta delle informazioni

In vigore dal 17 dic 2020
Modalità di richiesta delle informazioni 1.   Il rappresentante o il punto di contatto del Regno Unito, a seconda dei casi, risponde sollecitamente a qualsiasi richiesta di informazioni, concedendo così al rappresentante dell’Unione tempo sufficiente per valutare le informazioni ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo. 2.   Se le autorità del Regno Unito ritengono che una richiesta di informazioni o la pertinenza di tale richiesta non sia chiara o che la portata delle informazioni richieste ne renda eccessivamente onerosa l’ottemperanza, esse possono chiedere al rappresentante dell’Unione che ha presentato la richiesta di elucidare la richiesta o di circoscriverne la portata. 3.   Nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, e tenendo debitamente conto degli obblighi di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione, i rappresentanti dell’Unione hanno il diritto di esaminare e, se necessario, di copiare i documenti e i registri in possesso delle autorità del Regno Unito contenenti informazioni pertinenti alle attività contemplate. L’Unione protegge tali informazioni conformemente all’, paragrafo 4. 4.   I rappresentanti dell’Unione possono chiedere che le autorità del Regno Unito che svolgono le attività contemplate forniscano informazioni pertinenti su tali attività.
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