Art. 3
Punti di contatto
In vigore dal 17 dic 2020
Punti di contatto
1. Il Regno Unito fornisce all’Unione un elenco delle autorità che svolgono le attività contemplate e delle rispettive strutture.
Il Regno Unito designa un punto di contatto per ciascuna delle autorità di cui al primo comma e fornisce all’Unione le relative informazioni di contatto.
2. Il Regno Unito comunica sollecitamente all’Unione eventuali modifiche dell’elenco di cui al paragrafo 1, primo comma, ed eventuali modifiche dei punti di contatto o delle relative informazioni di contatto.
3. L’Unione designa un punto di contatto ai fini del paragrafo 2.
Storico versioni
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