Art. 2
Rappresentanti dell’Unione
In vigore dal 17 dic 2020
Rappresentanti dell’Unione
1. L’Unione provvede affinché i suoi rappresentanti che esercitano i diritti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo agiscano in buona fede e cooperino strettamente con le autorità del Regno Unito che svolgono le attività contemplate e mantengano con esse una stretta comunicazione.
2. I rappresentanti dell’Unione che esercitano i diritti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo non intraprendono alcuna attività che non sia connessa all’esercizio di tali diritti.
3. Nell’esercizio del loro diritto di presenziare, i rappresentanti dell’Unione tengono conto delle indicazioni loro comunicate dalle autorità del Regno Unito in merito alla sicurezza loro e altrui. Essi rispettano tutte le disposizioni legittimamente imposte dalle autorità del Regno Unito responsabili dell’applicazione della legge, fatti salvi il titolo XII e il titolo XIII (articoli 120 e 121) della parte terza dell’accordo di recesso.
4. L’Unione provvede affinché i suoi rappresentanti possano divulgare le informazioni di cui sono a conoscenza a motivo dell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo soltanto alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione nonché alle autorità del Regno Unito, a meno che non siano stati autorizzati dall’istituzione, dall’organo o dall’organismo competente dell’Unione.
5. I rappresentanti dell’Unione hanno il diritto di presenziare alle attività contemplate nel Regno Unito, ivi compresi tutti i luoghi in cui merci o animali entrano in Irlanda del Nord o escono dall’Irlanda del Nord attraverso porti o aeroporti. I rappresentanti dell’Unione possono accedere alle strutture di cui all’, paragrafo 1, soltanto se i rappresentanti delle autorità del Regno Unito sono presenti e le utilizzano ai fini dello svolgimento delle attività contemplate o quando una struttura deve essere altrimenti operativa a tale scopo. I rappresentanti dell’Unione possono accompagnare i rappresentanti delle autorità del Regno Unito ogniqualvolta questi ultimi svolgano una delle attività contemplate, anche nel quadro di ispezioni di siti diversi da quelli di cui alla frase precedente.
6. Il Regno Unito agevola la presenza dei rappresentanti dell’Unione che esercitano i diritti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo e mette a loro disposizione attrezzature, servizi e altre strutture, quali postazioni di lavoro adeguatamente attrezzate e connessioni informatiche adeguate, necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
7. Gli archivi dell’Unione riguardanti le informazioni relative alle attività contemplate sono inviolabili.
8. Ai rappresentanti dell’Unione presenti nel Regno Unito non viene ostacolata la libera circolazione nel Regno Unito ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo.
9. Nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell’Unione sono muniti di una tessera di identificazione con fotografia che ne riporta il nome, la funzione e l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione. L’Unione rilascia tali tessere di identificazione utilizzando l’esemplare che l’Unione condivide con il Regno Unito entro un mese dall’entrata in vigore della presente decisione.
10. All’arrivo nei luoghi in cui vengono esercitati i diritti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell’Unione presentano la tessera di identificazione di cui al paragrafo 9. Fatto salvo il paragrafo 3, una volta debitamente identificati, ai rappresentanti dell’Unione viene immediatamente concesso l’accesso alla struttura.
11. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell’Unione hanno il diritto di recarsi nel Regno Unito senza previa notifica o approvazione. Essi possono recarsi nel Regno Unito utilizzando il lasciapassare rilasciato dall’Unione.
12. Né i rappresentanti dell’Unione nel Regno Unito ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri.
13. Mentre si trovano nel Regno Unito ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell’Unione godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali residenti nel Regno Unito e dell’esenzione dalle imposte nazionali su stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione o dagli Stati membri. Tali privilegi e immunità fiscali non si applicano ai rappresentanti dell’Unione se sono cittadini britannici (che non siano anche cittadini di uno Stato membro dell’Unione e non risiedano nel Regno Unito al momento della nomina) o residenti permanenti nel Regno Unito.
14. Mentre si trovano nel Regno Unito ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell’Unione godono del diritto di importare e riesportare in franchigia i loro mobili e i loro effetti, compresi i veicoli a motore.
15. Le attività dei rappresentanti dell’Unione nel Regno Unito a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo sono considerate, ai fini del titolo XII e del titolo XIII (articoli 120 e 121) della parte terza dell’accordo di recesso, attività dell’Unione ai sensi dell’accordo di recesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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