Art. 5

Accesso elettronico ai sistemi di informazione, alle banche dati e alle reti applicabili

In vigore dal 17 dic 2020
Accesso elettronico ai sistemi di informazione, alle banche dati e alle reti applicabili 1.   Su richiesta dell’Unione, il Regno Unito concede ai rappresentanti dell’Unione l’accesso elettronico ininterrotto e permanente, in tempo reale, alle informazioni pertinenti contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito dei sistemi dell’Unione («sistemi informatici») elencati nell’allegato 1, nella misura necessaria per consentire ai rappresentanti dell’Unione di esercitare i diritti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo. L’Unione provvede affinché i suoi rappresentanti proteggano tali informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 4. 2.   Su richiesta dell’Unione, il Regno Unito concede inoltre ai rappresentanti dell’Unione l’accesso elettronico alle informazioni pertinenti contenute nei sistemi informatici di cui all’allegato 2, nella misura necessaria affinché i rappresentanti dell’Unione possano esercitare i diritti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo. L’Unione provvede affinché i suoi rappresentanti proteggano tali informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 4. 3.   L’accesso concesso, che può anche essere esercitato a distanza, è subordinato al rispetto, da parte dei rappresentanti dell’Unione, dei requisiti relativi alla sicurezza e agli utenti di ciascuno di tali sistemi informatici. 4.   L’Unione provvede affinché i suoi rappresentanti possano utilizzare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo. L’Unione provvede affinché i suoi rappresentanti divulghino le informazioni cui hanno avuto accesso ai sensi dei paragrafi 1 e 2 soltanto alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione nonché alle autorità del Regno Unito, a meno che non siano stati autorizzati dalle autorità doganali del Regno Unito e dall’istituzione, dall’organo o dall’organismo competente dell’Unione. Le autorità doganali del Regno Unito non possono rifiutare di autorizzare tale divulgazione se non per motivi debitamente giustificati. 5.   Il Regno Unito comunica all’Unione eventuali modifiche riguardanti l’esistenza, la portata o il funzionamento dei sistemi informatici elencati negli allegati 1 e 2 in tempo utile prima che le modifiche diventino effettive.
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