Art. 11

Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 14 dic 2020
Disposizioni finali e transitorie 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, la decisione 2014/335/UE, Euratom è abrogata. I riferimenti alla decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (11), alla decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio (12), alla decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio (13), alla decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio (14), alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio (15), alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio (16) o alla decisione 2014/335/UE, Euratom si intendono fatti alla presente decisione; i riferimenti alla decisione abrogata si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato della presente decisione. 2.   Gli della decisione 94/728/CE, Euratom, gli della decisione 2000/597/CE, Euratom, gli della decisione 2007/436/CE, Euratom e gli della decisione 2014/335/UE, Euratom rimangono applicabili al calcolo e all’adeguamento delle entrate provenienti dall’applicazione dell’aliquota di prelievo all’imponibile dell’IVA determinato in modo uniforme e limitato a un tasso compreso tra il 50 % e il 55 % del PNL o dell’RNL di ciascuno Stato membro, secondo l’esercizio di riferimento, al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi dal 1995 al 2020 e al calcolo del finanziamento delle correzioni accordate al Regno Unito da altri Stati membri. 3.   Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001 conformemente alle norme applicabili dell’Unione. 4.   Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi di cui all’, paragrafo 1 lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione fra il 1o marzo 2001 e il 28 febbraio 2014 conformemente alle norme applicabili dell’Unione. 5.   Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 20 % degli importi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione fra il 1o marzo 2014 e il 28 febbraio 2021 conformemente alle norme applicabili dell’Unione. 6.   Ai fini della presente decisione, tutti gli importi sono espressi in euro.
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Disposizioni finali e transitorie (Art. 11 Decisione (UE) 2020/2053) — Testo vigente | Portale Normativo