Art. 9

Riscossione delle risorse proprie e messa a disposizione della Commissione

In vigore dal 14 dic 2020
Riscossione delle risorse proprie e messa a disposizione della Commissione 1.   Le risorse proprie di cui all’, paragrafo 1, lettera a), sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali. Se del caso, gli Stati membri adattano tali disposizioni per conformarsi alla normativa dell’Unione. La Commissione procede all’esame delle disposizioni nazionali pertinenti che le sono trasmesse dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alla normativa dell’Unione e riferisce, se necessario, al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.   Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi di cui all’, paragrafo 1, lettera a). 3.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione, conformemente ai regolamenti adottati a norma dell’articolo 322, paragrafo 2, TFUE. 4.   Fatto salvo l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (10), qualora gli stanziamenti autorizzati iscritti nel bilancio dell’Unione non permettano all’Unione di far fronte agli obblighi risultanti dall’assunzione di prestiti di cui all’ della presente decisione e la Commissione non possa generare la necessaria liquidità ponendo in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a tali assunzioni di prestiti in tempo utile per garantire l’adempimento degli obblighi dell’Unione, anche attraverso la gestione attiva della liquidità e, se necessario, ricorrendo a finanziamenti a breve termine sui mercati dei capitali coerentemente con le condizioni e i limiti di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e all’, paragrafo 2, della presente decisione, gli Stati membri, come soluzione di ultima istanza per la Commissione, mettono a disposizione di quest’ultima le risorse necessarie a tal fine. In tali casi, i paragrafi da 5 a 9 del presente articolo si applicano in deroga all’articolo 14, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. 5.   Fatto salvo l’articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire in via provvisoria la differenza tra le attività complessive e i bisogni di tesoreria proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio di ciascuno Stato membro. La Commissione annuncia tali attivazioni agli Stati membri con debito anticipo. La Commissione istituirà un dialogo strutturato con gli uffici nazionali di gestione del debito e le tesorerie nazionali per quanto riguarda ai suoi calendari delle emissioni e dei rimborsi. Se uno Stato membro non è in grado di onorare, in tutto o in parte, l’attivazione a tempo debito, o se comunica alla Commissione che non sarà in grado di onorare l’attivazione, la Commissione, al fine di coprire la parte corrispondente allo Stato membro in questione, ha provvisoriamente il diritto di procedere ad attivazioni aggiuntive presso gli altri Stati membri. Tali attivazioni sono proporzionali alla previsione delle entrate del bilancio di ciascuno degli altri Stati membri. Allo Stato membro che non abbia onorato un’attivazione continua a incombere tale obbligo. 6.   L’importo totale massimo annuale delle risorse di tesoreria che può essere chiesto a uno Stato membro a norma del paragrafo 5 è in qualsiasi circostanza limitato alla sua quota relativa basata sull’RNL nell’ambito dell’incremento straordinario e temporaneo dei massimali delle risorse proprie di cui all’. A tal fine, la quota relativa basata sull’RNL è calcolata come la quota dell’RNL totale dell’Unione, risultante dalla rispettiva colonna della sezione «Entrate» dell’ultimo bilancio annuale dell’Unione adottato. 7.   Qualunque fornitura di risorse di tesoreria a norma dei paragrafi 5 e 6 è compensata senza ritardo in linea con il quadro giuridico applicabile per il bilancio dell’Unione. 8.   Le spese coperte dalle risorse di tesoreria fornite in via provvisoria dagli Stati membri conformemente al paragrafo 5 sono iscritte nel bilancio dell’Unione senza ritardo al fine di garantire che le relative entrate siano prese in considerazione il più presto possibile ai fini dell’accredito delle risorse proprie nei conti da parte degli Stati membri in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. 9.   L’applicazione del paragrafo 5 non comporta, annualmente, l’attivazione delle risorse di tesoreria oltre i massimali delle risorse proprie di cui all’ incrementati in conformità dell’.
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