Art. 10
Misure di esecuzione
In vigore dal 14 dic 2020
Misure di esecuzione
Il Consiglio stabilisce, conformemente alla procedura di cui all’articolo 311, quarto comma, TFUE, le misure di esecuzione relative ai seguenti elementi del sistema delle risorse proprie dell’Unione:
a)
la procedura di calcolo e iscrizione in bilancio del saldo annuale di bilancio di cui all’;
b)
le disposizioni e gli accordi necessari per il controllo e la supervisione della riscossione delle risorse proprie di cui all’, paragrafo 1, e gli eventuali obblighi pertinenti in materia di comunicazione.
Storico versioni
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