Art. 4

In vigore dal 4 dic 2020
1.   Il Portogallo recupera gli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di cui all’ presso i beneficiari. 2.   Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi a decorrere dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   Il Portogallo abolisce il regime di aiuti incompatibili nella misura di cui all’ e annulla tutti i pagamenti di aiuti in sospeso a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2022/1414 — Testo vigente | Portale Normativo