Art. 2

In vigore dal 4 dic 2020
L’aiuto individuale accordato a norma del regime di cui all’ non costituisce aiuto se, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste da un regolamento adottato in applicazione dell’ del regolamento (UE) 2015/1588 in vigore nel momento in cui l’aiuto stesso è stato concesso.
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