Art. 3
In vigore dal 4 dic 2020
L’aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all’, che, al momento della concessione, soddisfa le condizioni previste dalle decisioni di cui all’ o da un regolamento adottato a norma dell’ del regolamento (UE) 2015/1588, è compatibile con il mercato interno, fino alle intensità massime di aiuto applicabili a quel tipo di aiuto.
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