Art. 4
In vigore dal 4 dic 2020
1. Il Portogallo recupera gli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di cui all’ presso i beneficiari.
2. Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi a decorrere dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
4. Il Portogallo abolisce il regime di aiuti incompatibili nella misura di cui all’ e annulla tutti i pagamenti di aiuti in sospeso a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
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